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 LEGGE 133/2008

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MessaggioTitolo: LEGGE 133/2008   LEGGE 133/2008 Icon_minitimeVen Ott 17, 2008 11:11 pm


Legge 133/2008 in tema di università

Vengono riportati di seguito gli estratti della legge riguardanti le manovre che hanno come oggetto l'università pubblica

E' possibile visionare il testo integrale visitando la pagina della Legge 133/2008 presente sul sito web della Camera dei Deputati


____________________________________________________

Legge 6 agosto 2008, n. 133




"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196


[...]




Art. 16.

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1.
In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle
leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e
finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria
trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di
trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta
ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2.
Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di
dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto
dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso
alle Università trasformate.
3.
Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4.
Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i
propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica
e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non
e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma.
Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento
delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie
sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5.
I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle
fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da
diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili
dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli
atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti
del 90 per cento.
6.
Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo
statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può
prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti,
pubblici o privati.
7.
Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle
norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici,
fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario.
8.
Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9.
La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con
periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico;
a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi,
l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10.
La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle
fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti
delle Amministrazioni vigilanti.
11.
La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie
secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e
riferisce annualmente al Parlamento.
12.
In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione
della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione
o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro
sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori
dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13.
Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
14.
Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili
con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni
medesime.
[...]
Art. 66.


Turn over
1.
Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31
dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2.
All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le
parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per
l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle
parole «per il medesimo anno».
3.
Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità
cessate nell'anno precedente.
4.
All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le
parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'anno 2008».
5.
Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente.
6.
L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25
milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7.
Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il
20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.
Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
10.
Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
11.
I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni
del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai
commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica
disciplina di settore.
12.
All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite
dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13.
Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio
2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle
università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per
l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione
in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università,
e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di
euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417
milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
14.
Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma
643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il
numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti
anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.



[...]


Art. 69



Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali



1.
Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei
limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e'
differita,
una tantum, per
un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il
corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di
differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori
successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali
.
2.
Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al
comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione
economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con
la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento
economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche
il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale
maturato.

3.
Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al
comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di
tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il
trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore
economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di
differimento.

4.
Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111
.
5.
In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario,
valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro
per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto
dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del
personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte
delle singole università, delle relative risorse con imputazione al
capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del
Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di
monitoraggio.

6.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per
cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni
di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2007, n. 244
.
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