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 DL 154/2008

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MessaggioTitolo: DL 154/2008   DL 154/2008 Icon_minitimeMar Ott 21, 2008 10:24 pm

Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154


"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e
in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008


Art. 1.
Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari


1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nel primo periodo le parole da: «, con la facolta»
fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al
fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più
subcomissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella
predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale.
Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può
motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono
essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente
del servizio sanitario.»;

c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli
eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione
interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e
i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni
provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».

2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle
quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il commissario
ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione
del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento
condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo
2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione.
L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti
condizioni:

a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata
erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli
adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli
impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonche' l'ordinato svolgimento del
sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta,
entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti
significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della
spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente
agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di
anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo,
qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita
nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la
tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi
regionali.

4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Restano ferme le funzioni
e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina
Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269.».

5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure
indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.


Art. 2.
Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali

1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39
e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127.

2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti
erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed
attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo
ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28
dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di
cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2,
utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la
parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per
l'esercizio.

4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della
determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del
citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono
considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.

6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009,
prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve
essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e
dall'organo di revisione.

7. La certificazione di cui al comma 6 e' trasmessa, per la verifica della veridicità,
alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del
territorio.

8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità
per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione
contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che
recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Art. 3.
Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti
nelle competenze delle regioni e degli enti locali


1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni
scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere
in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti
ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta
diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli
eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti
locali.».


Art. 4.
Proroga di termini per gli enti locali

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire
dal 1° gennaio 2009».


Art. 5.
Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008

1. Al comune di Roma e' assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno
2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo
di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al
rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per
conto del comune di Roma.

2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008.

3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a
valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui
all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di
spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche', al fine di
assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria
riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo. In sede di attuazione dell'articolo
119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a
favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le
finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.


Art. 6.
Disposizioni finanziarie e finali

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, e 1,
comma 5, pari, rispettivamente, a 260 milioni di euro per l'anno 2008 e 434 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 780 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 525 milioni di euro
per l'anno 2009.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito,
con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, nonche' alla Corte dei conti.


Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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